Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione del territorio del Polesine, area delimitata a nord dal fiume Adige ed a sud dal fiume Po, corrispondente alla provincia di Rovigo, è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. Lo Stato e gli enti di cui al comma 2 garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei beni storici, archeologici e artistici del Polesine, nonché la sicurezza idraulica dell'area; provvedono al risanamento e alla preservazione dell'area dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; assicurano la vitalità socio-economica del Polesine, nel quadro degli indirizzi comunitari sullo sviluppo sostenibile.
      2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Rovigo, i comuni del Polesine, gli enti territoriali di cui agli articoli 3 e 4.